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Statuto dell’associazione FIRENZEINBICI ONLUS
TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE
Articolo 1
A norma dell’art. 36 e seguenti del codice Civile, è costituita un’associazione
culturale denominata "FirenzeInBici ONLUS".
Articolo 2
L’associazione ha sede in Firenze, via Antonio Scialoia 78.
TITOLO II - FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 3
L’associazione non ha fini di lucro ed intende perseguire esclusivamente
finalità di solidarietà sociale.
Scopo dell’associazione è lo svolgimento di attività nel settore della tutela e
valorizzazione della natura e dell’ambiente; in particolare promuovendo la
bicicletta ed altre forme di mobilità ecologicamente compatibili e sviluppando
altre iniziative nel campo della qualità della vita.
L’associazione si ispira a principi di solidarietà, ecologia e nonviolenza; la
sua struttura è democratica e basata su principi di pari opportunità.
L’associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice
civile, delle leggi statali e regionali e dei regolamenti provinciali e
comunali che regolano l’attività dell’associazionismo e del volontariato,
nonché dei principi generali dell’ordinamento italiano ed europeo.
L’associazione si pone al servizio della comunità dei ciclisti dell’area
metropolitana fiorentina, con lo scopo di contribuire allo sviluppo della
mobilità sostenibile, al miglioramento delle condizioni ambientali e della
qualità della vita.
Articolo 4
L’associazione, per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 3, intende:
1) promuovere e sviluppare la cultura e la pratica di un uso abituale della
bicicletta quale mezzo di trasporto economico ed ecologico ed alternativo ai
veicoli a motore;
2) proporre la realizzazione di strutture, provvedimenti e politiche che
facilitino ed incentivino la diffusione e l’uso della bicicletta;
3) proporre provvedimenti per la moderazione del traffico e per la sicurezza
stradale, in particolare nei riguardi dei ciclisti;
4) avanzare proposte per la risoluzione dei problemi legati alla mobilità e per
lo sviluppo del trasporto collettivo;
5) denunciare i danni ambientali e sociali causati dall’uso smodato del mezzo
privato a motore, promuovere un’azione culturale ed elaborare proposte concrete
in tal senso;
6) promuovere iniziative e proporre la realizzazione di strutture idonee per un
ambiente, sia naturale che urbano, più pulito, più vivibile, che tuteli la
salute dei cittadini e favorisca le relazioni sociali;
7) promuovere l’uso della bicicletta anche nel tempo libero per valorizzare gli
aspetti ambientali, culturali e storici del territorio e come occasione di
socializzazione tra le persone; organizzando in proprio, o promuovendo
l’organizzazione da parte di altri enti o gruppi di soci, di manifestazioni,
gite, raduni e viaggi in bicicletta; studiando, pubblicando o realizzando
percorsi ed itinerari cicloturistici; promuovendo altre iniziative utili per
realizzare tale finalità;
8) elaborare, autonomamente o in collaborazione con enti pubblici ed organismi
privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di percorsi ciclabili
o altre strutture e provvedimenti utili per realizzare le finalità di cui ai
punti precedenti;
9) organizzare iniziative, convegni, mostre, corsi, attività di formazione
professionale, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici
ed extra-scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali, o tutto
quanto sia utile per favorire l’approfondimento tecnico o divulgare la
conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle
finalità dell’associazione;
10) realizzare pubblicazioni utili alle finalità dell’associazione;
11) attuare alcuni servizi od agevolazioni ai propri Soci, o a quelli di
associazioni collegate, in relazione all’uso abituale o escursionistico della
bicicletta;
12) ottenere per i propri Soci, e per quelli di associazioni collegate,
facilitazioni ed agevolazioni da parte di altri enti, in relazione all’uso
abituale o escursionistico della bicicletta;
13) favorire i propri Soci, e quelli di associazioni collegate, nell’acquisto
di materiali e beni collegati alla attività sociale;
14) cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale
e sociale, operano in difesa dell’ambiente.
15) vigilare che enti, istituzioni e privati rispettino le vigenti normative in
materia di qualità ambientale e di realizzazione di infrastrutture, con
particolare riferimento alle infrastrutture ciclabili; attivarsi per denunciare
gli abusi riscontrati:
16) Ottenere finanziamenti e contributi per le finalità di cui ai punti
precedenti, anche mediante la partecipazione a bandi pubblici e privati .
Articolo 5
L’Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni
necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche
con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività
analoghe o accessorie all’attività sociale.
È fatto divieto all’associazione di svolgere attività diverse da quelle
previste negli articoli 3 e 4.
L’associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle
istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti
consentiti dal decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e successive
modifiche ed integrazioni.
TITOLO III - SOCI
Articolo 6
L’associazione è aperta a chiunque ne condivida gli scopi e manifesti
l’intenzione all’adesione mediante il pagamento della quota sociale e
l’accettazione della tessera.
La consegna o l’invio della tessera è da intendersi anche quale atto di
ammissione da parte dell’associazione.
Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l’anno
sociale seguente, differenziate tra soci ordinari ed altre categorie di soci
che il Consiglio Direttivo stesso può individuare per particolari scopi
promozionali.
Il Consiglio Direttivo inoltre ha facoltà di nominare ogni anno fino a due soci
onorari, per particolari meriti connessi alle finalità dell’associazione.
Articolo 7
Tutti i soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono
partecipare a tutte le iniziative promosse dall’associazione ed intervenire
alle assemblee ordinarie e straordinarie.
Hanno diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega
scritta, per l’approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e
delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi
dell’associazione.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota
associativa versata.
I soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e
dallo statuto.
I soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei
regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione.
I soci che desiderano svolgere attività di volontariato nell’ambito
dell’associazione devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori
preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni
dell’associazione.
Tutte le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito.
Articolo 8
Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei
trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.
La qualità di associato cessa esclusivamente per:
a) recesso o morte del socio;
b) mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 marzo, nel qual caso
la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
c) esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo.
Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.
I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale
annuo versato.
I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di
fronte alla successiva Assemblea dei Soci.
TITOLO IV - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 9
Sono organi dell’associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente.
Articolo 10
L’Assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti ed è l‘organo sovrano
dell’associazione. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione
con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda
convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno entro il mese di aprile per
verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio
preventivo, eleggere il Consiglio Direttivo, se dimissionario o scaduto, e
indicare le linee programmatiche dell’associazione.
L’Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente; in via straordinaria
può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o dal 10% dei
soci, e comunque non meno di 5 soci.
L’Assemblea deve essere convocata mediante comunicazione per posta elettronica
inviata a tutti i soci almeno 15 giorni prima. Su richiesta, ciascun socio ha
facoltà di ricevere le convocazioni assembleari per posta ordinaria, inviata
con il medesimo anticipo; tale obbligo si intende assolto in caso che la
convocazione dell’Assemblea sia stata inserita in precedenti pubblicazioni
cartacee inviate al socio.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto e sono ammesse al massimo due deleghe per
socio.
L’Assemblea prima di iniziare deve nominare un proprio Presidente, diverso da
quello dell’associazione, che ha il compito di: leggere l’ordine del giorno in
apertura di Assemblea; accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed
emendamenti; mantenere l’ordine nel corso delle sedute e curare che ogni
singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato; curare che
venga rispettato l’ordine del giorno; controllare i risultati delle votazioni
conteggiate dal Segretario; dare lettura dei risultati delle mozioni approvate
e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall’Assemblea.
Segretario dell’Assemblea di norma è il Segretario dell’associazione, in caso
di sua assenza o vacanza, l’Assemblea, su indicazione del Presidente della
stessa, procede a conferire l’incarico ad un socio.
Ad eccezione della votazione per l’elezione del consiglio direttivo, tutte le
votazioni dell’Assemblea si intendono a scrutinio palese. Tuttavia, prima di
ciascuna votazione, ciascun socio può avanzare mozione di scrutinio segreto. A
fronte della mozione il Presidente può, a proprio insindacabile giudizio,
accogliere la mozione di votazione a scrutinio segreto oppure rimettere la
scelta all’Assemblea; in tal caso la mozione di scrutinio segreto viene votata
a scrutinio palese e si intende approvata se raccoglie almeno un quarto dei
voti.
Le riunioni dell’Assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal
Segretario. Esso resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio può
consultarlo. Inoltre il verbale, le deliberazioni, il bilancio ed i rendiconti
sono pubblicati sull’eventuale sito internet dell’associazione, disponible ai
soci, e sull’eventuale rivista sociale. I soci che ne fanno richiesta, potranno
ricevere la documentazione anche per via postale.
Articolo 11
Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di cinque ad un massimo di
nove membri dispari, scelti tra i soci dall’Assemblea generale, che restano in
carica due anni e, in caso di recesso anticipato, saranno sostituiti dai soci
che, nell’ultima elezione abbiano conseguito un numero di voti immediatamente
inferiore a quello dei soci eletti.
Prima di eleggere il Consiglio Direttivo, l’Assemblea procede ad una votazione
per determinare il numero di membri dello stesso. L’elezione del Consiglio
Direttivo si effettua a scrutinio segreto: ciascun socio presente in Assemblea,
sia di persona che per delega, ha facoltà di votare un numero massimo di soci
pari al numero di consiglieri previsto per l’eleggendo consiglio direttivo.
Sono ammesse le auto-candidature, ma tutti i soci possono essere votati ed
eletti. Non sono ammesse liste e voti di lista: ciascun socio è eletto in
maniera indipendente.
Il Consiglio, nella sua prima riunione, designa nel suo ambito il Presidente,
il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere ed affida ulteriori incarichi
ritenuti necessari. Non è possibile ricoprire la carica di Presidente per più
di due mandati consecutivi.
Il Presidente convoca il Consiglio almeno una volta ogni quattro mesi, tramite
l’invio di un messaggio di posta elettronica, almeno 10 giorni prima. I
Consiglieri che ne facciano richiesta scritta al Presidente, hanno diritto di
ricevere la convocazione, a propria scelta, tramite avviso postale o
telefonico.
Il Consiglio può essere convocato su richiesta di almeno un terzo dei suoi
componenti.
Il Consiglio può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi
componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il
voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall’Assemblea, è
investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui
criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l’attuazione
delle delibere programmatiche
Articolo 12
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione, convoca e presiede
il Consiglio Direttivo e convoca l’Assemblea dei soci. In caso di sua assenza è
sostituito dal Vice-Presidente. Può delegare per mansioni tecniche e
particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo
oppure altri soci.
In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la
tutela degli interessi dell’associazione, con successiva ratifica da parte del
Consiglio Direttivo.
Articolo 13
Il Segretario redige i verbali dell’Assemblea dei soci, delle riunioni del
Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; cura l’esposizione nella
sede sociale della convocazione delle Assemblee dei soci, delle riunioni del
Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali;
svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal
Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i
bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal
Consiglio Direttivo.
Articolo 14
Le cariche degli organi dell’associazione sono elettive e gratuite.
TITOLO V - IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO
Articolo 15
L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento
della propria attività da:
- quote associative e contributi degli aderenti;
- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o
esteri;
- sovvenzioni e contributi dell’Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o
di enti pubblici, nazionali o esteri;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od
occasionali;
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti
all’associazione a qualunque titolo.
Articolo 16
L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio
Direttivo entro sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio dovrà redigere il
bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all’approvazione
dell’assemblea ordinaria annuale.
Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede
dell’associazione durante i quindici giorni che precedono l’assemblea e finché
sia approvato. I soci possono prenderne visione. Ai soci che lo richiedono,
copia del bilancio dovrà essere tempestivamente inviata per posta elettronica
oppure per posta ordinaria.
Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto
finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le
entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la
situazione patrimoniale dell’associazione elencando distintamente la liquidità,
i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili
ed immobili di proprietà dell’associazione.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti
ricevuti.
E’ vietato distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno
che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano
effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno
parte della medesima ed unitaria struttura.
E’ obbligatorio impiegare eventuali utili o avanzi di gestione per la
realizzazione delle attività sociali e di quelle a esse direttamente connesse.
TITOLO VI - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO
Articolo 17
Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate
dall’Assemblea con una maggioranza di due terzi dei presenti.
La convocazione dell’assemblea dovrà riportare in forma estesa le modifiche che
potranno essere apportate allo statuto. L’Assemblea non potrà votare modifiche
allo statuto non completamente indicate nella convocazione.
Articolo 18
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea generale con il
voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
In caso di scioglimento dell’associazione, per qualunque causa, il suo
patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni non
lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo
di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 19
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le
norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.